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Sez. 3, Sentenza n. 3643 del 20/12/1972 (Rv. 361665 - 01)

MANDATO - ESTINZIONE - CAUSE - REVOCA - IN GENERE - LIMITI - MANDATO NELL'INTERESSE DEL MANDATARIO - ESTREMI - INTERESSE GIURIDICO - NECESSITA - COMPENSO SUPERIORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361665-01

MANDATO - ESTINZIONE - CAUSE - REVOCA - IN GENERE - LIMITI - MANDATO NELL'INTERESSE DEL MANDATARIO - ESTREMI - INTERESSE GIURIDICO - NECESSITA - COMPENSO SUPERIORE - IRRILEVANZA.*

Si verifica l'ipotesi del mandato anche nell'interesse del mandatario quando vi sia un rapporto obbligatorio tra mandante e mandatario, preesistente o costituito all'atto del conferimento del mandato, che imprima al negozio - per sua natura risolubile ad nutum da parte del mandante - un contenuto bilaterale che esclude la possibilita di revocarlo per volonta del solo mandante. A tal fine non e sufficiente la previsione in favore del mandatario di un compenso, anche se superiore a quello normalmente previsto per tale incarico, ma e necessario un interesse giuridico del mandatario, derivante da un'autonoma obbligazione del mandante, di mantenere in vita il negozio fino all'espletamento dell'incarico. (nella specie, in un'ipotesi di mandato conferito per il recupero di credito, e stato escluso che ricorresse l'ipotesi del mandato anche nell'interesse del mandatario per la sola circostanza che era stato fissato un compenso nella misura del dieci per cento dei crediti recuperati in considerazione della difficolta dell'incarico). (V 3740'68, mass n 337087; 1516'67, mass n 328236).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1723

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)