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Sez. 3, Sentenza n. 5621 del 09/06/1994 (Rv. 486986 - 01)

Esecuzione forzata - Immobiliare - Vendita - Aumento del sesto, offerte dopo l'incanto | Impugnazione dell'aggiudicatario provvisorio mediante opposizione agli atti esecutivi - Ammissibilità - Termine - Decorrenza.
Stato
decisa il 1994-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486986-01

Esecuzione forzata - Immobiliare - Vendita - Aumento del sesto, offerte dopo l'incanto

In tema di espropriazione forzata immobiliare, il termine per l'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ. avverso l'offerta di aumento di sesto decorre, per l'aggiudicatario provvisorio, dalla data in cui è stato personalmente avvisato dell'offerta più alta ed invitato a partecipare alla nuova gara, ai sensi dell'art. 573 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 573, Cod. Proc. Civ. art. 584, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)