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Sez. 3, Sentenza n. 9623 del 15/11/1994 (Rv. 488612 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE | Atti diversi dal titolo esecutivo o dal precetto - Decorrenza dal momento della conoscenza dell'atto - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488612-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE

Il termine perentorio di cinque giorni entro cui deve essere proposta l'opposizione agli atti esecutivi concernente un atto diverso dal titolo esecutivo o dal precetto decorre, se si tratta di atto compiuto senza la partecipazione delle parti, dal momento in cui la parte interessata ne abbia avuto conoscenza (nella specie la suprema corte, con riferimento ad un'opposizione contro un'ordinanza di assegnazione di credito ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ. proposta dall'istituto di credito terzo debitore del debitore esecutato, ha ritenuto che il termine dovesse computarsi a far tempo dalla data in cui l'ordinanza era stata notificata alla filiale dell'istituto di credito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)