Sez. 1, Sentenza n. 1710 del 07/02/2001 (Rv. 543679 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI | Ordinanza di gara su offerta in aumento di sesto - Impugnabilità ex art. 617 cod. proc. civ. e in sede fallimentare ex art. 26 L.F. - Successivo provvedimento di aggiudicazione al maggior offerente nella gara - Reclamo sulla base di motivi di illegittimità della prima ordinanza non impugnata - Inammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI
L'ordinanza che dispone la gara sull'offerta in aumento di sesto è impugnabile ex art. 617 cod. proc. civ. come provvedimento non meramente preparatorio ma dotato di autonomia funzionale e soggetto a speciale pubblicità e il termine per l'opposizione agli atti esecutivi (e, in sede fallimentare, per il reclamo ex art. 26 Legge Fall.) decorre dalla pubblicazione ex art. 570 cod. proc. civ. o dalla convocazione delle parti prescritta dall'art. 573 cod. proc. civ.; pertanto, è inammissibile il reclamo, fondato su motivi di illegittimità dell'ordinanza di apertura della fase di rincaro non impugnata, proposto avverso il successivo provvedimento del giudice delegato che dispone la vendita a favore della società maggiore offerente nella gara.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 570, Cod. Proc. Civ. art. 573, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)