Sez. 1 - , Ordinanza n. 27899 del 13/10/2021 (Rv. 662851 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Cava - Attività estrattiva non prevista nel PAE - Rilevanza ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio - Esclusione - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
In tema di determinazione dell'indennità di esproprio, allorché l'esercizio di una cava nel sottosuolo del fondo espropriato sia giuridicamente precluso non solo dall'assenza della relativa autorizzazione, ma anche dalla mancata inclusione dell'area nel Piano delle attività estrattive (PAE), non è indennizzabile il pregiudizio correlato alla perdita della capacità produttiva della cava in conseguenza dell'espropriazione, in quanto mentre l'assenza di autorizzazione non impedisce il successivo suo rilascio la mancata inclusione dell'area nel Piano non consente di formulare analoga previsione.
DPR 08/06/2001 num. 327 art. 40 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 54, Legge Reg. Emilia-Romagna 18/07/1991 num. 17, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)