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Sez. U, Sentenza n. 6309 del 16/03/2010 (Rv. 612252 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione appropriativa di area inserita nel piano regionale delle cave - Realizzazione di galleria con asportazione ed appropriazione del materiale scavato - Danno "in re ipsa" risarcibile - Configurabilità - Quantificazione - Riferimento al valore venale dell'immobile calcolato in base al parametro delle capacità estrattive della cava - Necessità - Mancanza di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di cava - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612252-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'occupazione appropriativa di area inserita nel piano regionale delle cave, utilizzata per la realizzazione di una galleria con asportazione ed appropriazione del materiale scavato, precludendo il diritto del proprietario del suolo di utilizzare anche il sottosuolo, riconosciuto dall'art. 840, primo comma, cod. civ., determina un danno "in re ipsa" risarcibile, da liquidarsi sulla base del valore venale dell'immobile, calcolato in relazione alle capacità estrattive della cava, secondo le potenzialità materiali ed economiche della stessa, non rilevando la mancanza di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di cava al momento dell'illegittima apprensione; si tratta invero di situazione che non fa venire meno l'utilità economica del bene, apprezzabile, come tale, sia nella prospettiva del proprietario, sia in quella dei terzi, e che non esclude che la potenzialità reddituale correlata al possibile futuro conseguimento dell'autorizzazione assuma concreto significato quale motivo di appetibilità ed unità di misura del valore venale del bene, del quale il proprietario abbia a compiere legittimi atti di disposizione, non preclusi dal difetto di autorizzazione amministrativa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Cod. Civ. art. 840 com. 1, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)