Sez. 1, Sentenza n. 20760 del 23/11/2012 (Rv. 624602 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | - Cava - Valutazione indennitaria - Utilità economica del bene - Riferimento al reddito potenziale - Assenza di autorizzazione - Irrilevanza - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
In tema di determinazione dell'indennità di esproprio, l'utilità economica del bene rappresenta l'unità di misura del suo valore venale. Ne consegue che la cava, pur in mancanza di autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività, viene in considerazione come strumento di produzione del reddito correlato alla estrazione del materiale, per tutto e solo il tempo della sua prevista utilizzabilità e tale reddito costituisce il razionale riferimento per la determinazione dell'indennità di espropriazione dovuta per l'ablazione di tale fonte reddituale.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)