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Sez. U, Sentenza n. 1010 del 30/03/1972 (Rv. 357336 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - IN GENERE - JUS AEDIFICANDI - NATURA.*
Stato
decisa il 1972-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357336-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - IN GENERE - JUS AEDIFICANDI - NATURA.*

La facolta di edificare, pur inerendo al diritto di proprieta come una delle sue manifestazioni piu peculiari, non e liberamente esercitabile, perche l'ordinamento giuridico attribuisce, con specifiche Disposizioni dettate a protezione di interessi pubblici, all'autorita amministrativa il potere di escluderla, limitarla, assoggettarla all'osservanza di proprie prescrizioni; lo jus aedificandi, pertanto, non puo essere considerato, nei confronti della pubblica amministrazione, come un diritto soggettivo, le cui condizioni di Esercizio siano determinabili dal giudice in base ad elementi obbiettivi rigidamente prestabiliti dalla legge, ma deve essere configurato come interesse legittimo, sottratto al Sindacato del giudice ordinario.*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)