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Sez. U, Sentenza n. 2987 del 06/08/1975 (Rv. 377081 - 01)

URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITA COSTRUTTIVA EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - EFFETTI - COSTITUZIONE DI DIRITTI SOGGETTIVI PERFETTI - ESCLUSIONE - LIMITI - SOSPENSIONE O REVOCA DELLA LICENZA - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI NEI CONFRONTI DEL COMUNE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377081-01

URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITA COSTRUTTIVA EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - EFFETTI - COSTITUZIONE DI DIRITTI SOGGETTIVI PERFETTI - ESCLUSIONE - LIMITI - SOSPENSIONE O REVOCA DELLA LICENZA - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI NEI CONFRONTI DEL COMUNE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

La concessione di una licenza edilizia non elimina incondizionatamente le limitazioni poste dalla legge all'jus aedificandi e non da, quindi, vita a favore del privato ad una posizione di diritto soggettivo perfetto, ma lascia inalterata la preesistente posizione d'interesse legittimo fino a che la costruzione non sia stata ultimata. Da tanto consegue che - l'uso scorretto del potere spettante alla pa - che si manifesti, successivamente al rilascio della licenza, con la sospensione o la revoca della stessa, rende proponibile una domanda di risarcimento dei danni nei confronti del comune soltanto se tali provvedimenti siano stati annullati dal giudice amministrativo e la costruzione sia stata ultimata. (V 1010/72, mass n 357336; 427/72, mass n 356341; (V 1812/69, mass n 340900).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)