Sez. 6, Sentenza n. 5247 del 23/10/1987 Ud. (dep. 30/04/1988) Rv. 178260 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL TRAFFICO DI STUPEFACENTI - REATI COMMESSI IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CRIMINOSO - CONTINUAZIONE - ESCLUSIONE - CASI ECCETTUATI.*
STUPEFACENTI - IN GENERE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL TRAFFICO DI STUPEFACENTI - REATI COMMESSI IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CRIMINOSO - CONTINUAZIONE - ESCLUSIONE - CASI ECCETTUATI.*
In tema di continuazione fra il delitto di associazione per delinquere finalizzato al traffico di stupefacenti di cui all'art. 75 legge 22 dicembre 1975, n. 685 ed il reato di spaccio delle medesime sostanze di cui all'art. 71 della stessa legge, appare più conforme alla diversità di struttura delle ipotesi criminose escluderne la identificazione in un medesimo disegno criminoso. Ciò in quanto, mentre il reato associativo consiste nella previsione di un numero indeterminato di reati, il reato specifico è costituito dalla previsione e da una volontà determinata fin dall'inizio per una specifica Azione delittuosa. Non può peraltro escludersi, in via del tutto eccezionale, la contemporaneità ideativa ed attuativa, e quindi la unicità del disegno criminoso, fra le due ipotesi delittuose nel caso in cui lo stesso soggetto costituisca un'associazione criminosa, vi aderisca, decida e materialmente attui uno o più reati fra quelli programmati. (V mass n 159861; (V mass n 160669; (V mass n 176777).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)