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Sez. 1, Sentenza n. 8263 del 01/06/1983 Ud. (dep. 15/10/1983) Rv. 160669 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - CONTINUAZIONE CON I DELITTI OGGETTO DEL PROGRAMMA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-06-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160669-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - CONTINUAZIONE CON I DELITTI OGGETTO DEL PROGRAMMA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Non è configurabile il vincolo della continuazione fra il delitto di associazione per delinquere ed i delitti programmati, che siano poi effettivamente commessi, in quanto mentre l'associazione è contraddistinta dall'accordo per la realizzazione di un programma criminoso generale e continuativo, che trascende i singoli reati e gli accordi particolari ad essi relativi ed è punito indipendentemente dalla loro effettiva commissione, perché costituisce di per sè solo un pericolo per l'ordine pubblico, per aversi reato continuato non è sufficiente un generico programma di attività delinquenziale, ma occorre che tutte le diverse azioni od omissioni siano comprese sin dal primo momento, nei loro elementi essenziali, nell'originario disegno criminoso. (Conf mass n 142568).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)