Sez. 6, Sentenza n. 10411 del 05/04/1987 Ud. (dep. 07/10/1987) Rv. 176777 - 01
COMPETENZA PENALE - CONNESSIONE DI PROCEDIMENTI - EFFETTI - IN GENERE - OLTRE LA FASE ISTRUTTORIA - ESCLUSIONE - EFFETTO IN GRADO DI APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
COMPETENZA PENALE - CONNESSIONE DI PROCEDIMENTI - EFFETTI - IN GENERE - OLTRE LA FASE ISTRUTTORIA - ESCLUSIONE - EFFETTO IN GRADO DI APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
La connessione, quale causa di deroga agli ordinari criteri di attribuzione della Competenza, non produce i suoi effetti oltre la fase istruttoria, sicché se in tale fase non si sia pervenuto al simultaneus processus, non è più possibile pervenirvi in Sede di giudizio, essendo in questo stadio consentita la riunione dei procedimenti pendenti dinanzi allo stesso giudice. Ne consegue che se l'imputato deduca in grado di appello che la sua condotta contestata da altri giudici si ponga come un antecedente ed un presupposto della condotta a lui imputata nel procedimento in fase di impugnazione, diverso da quello in cui lo fa presente, la detta deduzione è inammissibile. (V mass n 139139; (V mass n 166414).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 49, Cod. Proc. Pen. art. 50
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)