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Sez. 2, Sentenza n. 3311 del 20/05/1980 (Rv. 407119 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELLO ADEMPIMENTO - VENDITA - CLAUSOLA DI PAGAMENTO DEL PREZZO A MEZZO TRATTE - SPOSTAMENTO DEL FORUM DESTINATAE SOLUTIONIS - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1980-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407119-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELLO ADEMPIMENTO - VENDITA - CLAUSOLA DI PAGAMENTO DEL PREZZO A MEZZO TRATTE - SPOSTAMENTO DEL FORUM DESTINATAE SOLUTIONIS - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Al fine della Determinazione della Competenza territoriale, nelle cause relative al pagamento del prezzo della compravendita, la clausola che prevede il pagamento medesimo a mezzo tratte, ancorche come modalita esclusiva, non puo valere a spostare il forum destinatae solutionis, dal domicilio del creditore a quello del debitore, dopo che le tratte stesse siano rimaste insolute, salvo che le parti abbiano espressamente previsto l'ultrattivita del foro del debitore pure dopo detto evento. (V 3323/79, mass nn 399719 e 399720).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1498, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)