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Sez. 2, Sentenza n. 4173 del 15/07/1982 (Rv. 422148 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - PREVISIONE DEL PAGAMENTO MEDIANTE TRATTA - CONSEGUENTE SPOSTAMENTO DEL FORUM SOLUTIONIS AL DOMICILIO DEL COMPRATORE DEBITORE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422148-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - PREVISIONE DEL PAGAMENTO MEDIANTE TRATTA - CONSEGUENTE SPOSTAMENTO DEL FORUM SOLUTIONIS AL DOMICILIO DEL COMPRATORE DEBITORE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

La clausola di pagamento del prezzo mediante tratte non vale a spostare il forum destinatae solutionis al domicilio del debitore, quando tale modalità non sia stata prevista in modo esclusivo e con espressa rinunzia del venditore al foro del suo domicilio e quando detta modalità non sia stata in concreto osservata, nel quale ultimo caso riprende comunque vigore la regola generale che il pagamento va effettuato al domicilio del creditore. (V 3104/81, mass n 413674; (V 2301/81, mass n 413034; (V 3311/80, mass n 407119; (V 2599/80, mass n 406344).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1498, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)