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Sez. 2, Sentenza n. 3323 del 12/06/1979 (Rv. 399719 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - CLAUSOLA DI PAGAMENTO A MEZZO TRATTA - DEROGA AL DOMICILIO DEL VENDITORE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399719-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - CLAUSOLA DI PAGAMENTO A MEZZO TRATTA - DEROGA AL DOMICILIO DEL VENDITORE - ESCLUSIONE - LIMITI.*

La clausola di pagamento a mezzo tratta non puo assimilarsi alla pattuizione con la quale si stabilisca un luogo di pagamento diverso dal domicilio del venditore, salvo che dalla domanda stessa risulti la volonta del venditore di rinunziare al diritto di ricevere il pagamento nel suo domicilio. (Conf 2539/78, mass n 391885).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1498, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)