Sez. 5, Sentenza n. 5041 del 30/03/1995 Ud. (dep. 04/05/1995) Rv. 201320 - 01
Titoli di credito - Assegno bancario - In genere | Società di persone - Delega alla firma degli assegni - Revoca dell'autorizzazione da parte dell'istituto trattario - Obbligo di comunicazione - Sussistenza nei confronti della società, non del delegato - Doglianza di questi per la mancata comunicazione - Infondatezza - Fattispecie ex art. 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 386.
Titoli di credito - Assegno bancario - In genere
Il delegato alla firma degli assegni di una società di persone è abilitato a sottoscrivere titoli in nome e per conto della società stessa, autorizzata dall'istituto trattario. La revoca dell'autorizzazione all'emissione degli assegni, peraltro, dev'essere comunicata alla società, quale soggetto traente e non al delegato, semplice emittente. Quest'ultimo, pertanto, non può dolersi del fatto che il trattario non abbia provveduto alla suddetta comunicazione anche nei suoi confronti. (Fattispecie in tema di reato di cui all'art. 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 386).
Riferimenti normativi: Legge 15/12/1990 num. 386 art. 1, Legge 15/12/1990 num. 386 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)