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Sez. 5, Sentenza n. 13163 del 19/11/1998 Ud. (dep. 15/12/1998) Rv. 212359 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE | Emissione di assegni senza autorizzazione del trattario - Responsabilità del procuratore dell'intestatario del conto - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1998-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212359-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE

In tema di emissione di assegni senza autorizzazione (art. 1 legge 15 dicembre n. 386 del 1990) la chiusura del conto, regolarmente notificata al titolare, non può ritenersi automaticamente conosciuta anche dal procuratore, in virtù di questa sua specifica connotazione, dovendosi, per contro, accertare la natura e l'ampiezza della procura in questione. In particolare, occorre stabilire se la procura comprenda la titolarità esclusiva alla emissione di assegni sul conto corrente dell'intestatario e se, in questo caso, anche al procuratore sia dovuta la comunicazione di cui all'art. 9 della legge n. 386 del 1990. Infine, e nel caso che il detto obbligo non sussista, occorre motivare adeguatamente le risultanze probatorie dalle quali desumere la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

Riferimenti normativi: Legge 15/12/1990 num. 386 art. 1, Legge 15/12/1990 num. 386 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)