Sez. 5, Sentenza n. 11699 del 07/10/1997 Ud. (dep. 16/12/1997) Rv. 209268 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE | Delega alla firma degli assegni - Revoca dell'autorizzazione da parte dell'istituto trattario - Obbligo di comunicazione nei confronti del titolare del conto - Sussistenza - Obbligo di comunicazione anche nei confronti del delegato alla firma - Esclusione - Conseguenze.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE
In tema di emissione di assegno senza autorizzazione, il delegato alla firma degli assegni, quale semplice emittente, non ha diritto alla comunicazione della revoca dell'autorizzazione del trattario, che spetta solo al titolare del conto stesso. Conseguentemente, il procuratore o delegato alla firma non può dolersi del fatto che la banca trattaria non abbia provveduto alla suddetta comunicazione nei suoi confronti.
Riferimenti normativi: Legge 15/12/1990 num. 386 art. 1, Legge 15/12/1990 num. 386 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)