Sez. 1, Sentenza n. 2441 del 15/04/1980 (Rv. 406153 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ART 26 DELLA LEGGE N 21 DEL 1970 PER I TERREMOTATI DEL BELICE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLA NORMA - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ART 26 DELLA LEGGE N 21 DEL 1970 PER I TERREMOTATI DEL BELICE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLA NORMA - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
E manifestamente infondata la questione di illegittimita costituzionale dell'art 26 della legge 5 febbraio 1970, n 21, per contrasto con gli artt 3 e 53 cost, sotto il profilo che le esenzioni fiscali ivi previste a favore dei sinistrati della valle del Belice conferirebbero un ingiustificato vantaggio per gli imprenditori residenti nelle zone colpite dal terremoto, con conseguente disparita di trattamento ai danni degli altri operatori economici, in quanto le esenzioni in esame hanno carattere temporaneo e trovano piena giustificazione in una situazione di emergenza dipendente da una calamita naturale, che diversifica la posizione degli abitanti delle zone colpite dal terremoto rispetto a quella dei residenti in altre localita del territorio nazionale. (Conf 5772/79, mass n 402414; (Conf 4564/78, mass n 394239; (Conf 422/76, mass n 379070).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53, Legge 05/02/1970 num. 21 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)