Sez. 1, Sentenza n. 5772 del 09/11/1979 (Rv. 402414 - 01)
CALAMITA PUBBLICHE - CALAMITA NATURALI - TERREMOTI - PROVVIDENZE ECONOMICHE - BENEFICI TRIBUTARI - BENEFICI EX ART 26 DELLA LEGGE N 21 DEL 1970 IN FAVORE DI ALCUNE ZONE DELLA SICILIA - CONTRASTO CON GLI ARTT 3 E 53 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.*
CALAMITA PUBBLICHE - CALAMITA NATURALI - TERREMOTI - PROVVIDENZE ECONOMICHE - BENEFICI TRIBUTARI - BENEFICI EX ART 26 DELLA LEGGE N 21 DEL 1970 IN FAVORE DI ALCUNE ZONE DELLA SICILIA - CONTRASTO CON GLI ARTT 3 E 53 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.*
L'art 26 della legge 5 febbraio 1970 n 21, recante provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dal terremoto, il quale, nella previsione di esenzione da ogni tributo, senza alcuna delimitazione, va riferito tanto alle imposte dirette, quanto a quelle indirette (nella specie, imposta di fabbricazione), manifestamente non si pone in contrasto con gli artt 3 e 53 della Costituzione, atteso che il difforme trattamento accordato agli abitanti ed operatori economici delle zone colpite dal sisma, rispetto a quelli delle altre localita della Repubblica, si ricollega ad una situazione di emergenza, obiettivamente diversificata per effetto di calamita naturale. (V 4564/78, mass n 394239; (V 422/76, mass n 379070).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53, Decreto Legge 27/02/1968 num. 79, Legge 05/02/1979 num. 21 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)