diritto.io

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6086 del 17/03/2014 (Rv. 630470 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Enunciazione del principio di diritto - Efficacia vincolante - Mutamento di indirizzo giurisprudenziale "medio tempore" intervenuto - Rilevanza - Esclusione - "Jus superveniens" - Incidenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630470-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE

A norma dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., l'enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, anche qualora, nel corso del processo, siano intervenuti mutamenti della giurisprudenza di legittimità, sicché anche la Corte di cassazione, nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve giudicare sulla base del principio di diritto precedentemente enunciato, e applicato dal giudice di rinvio, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte, salvo che la norma da applicare in relazione al principio di diritto enunciato risulti successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di "jus superveniens", comprensivo sia dell'emanazione di una norma di interpretazione autentica, sia della dichiarazione di illegittimità costituzionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)