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Sez. 1, Sentenza n. 3826 del 22/08/1977 (Rv. 387497 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - GIUDIZIO DI DIVORZIO - VALORE INDETERMINABILE - CONFIGURABILITA - DOMANDA RICONVENZIONALE PER L'OTTENIMENTO DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO - VALORE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1977-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387497-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - GIUDIZIO DI DIVORZIO - VALORE INDETERMINABILE - CONFIGURABILITA - DOMANDA RICONVENZIONALE PER L'OTTENIMENTO DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO - VALORE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Ai fini della Determinazione del valore della causa, la controversia di divorzio deve essere considerata di valore indeterminabile, non essendo il suo oggetto suscettibile di valutazione economica precisa secondo le previsioni del codice di rito; per quanto riguarda, invece, la domanda riconvenzionale diretta a ottenere l'assegno di divorzio, pur non avendo detto assegno natura strettamente alimentare, il valore della causa si determina ai sensi dell'art 13, comma primo, cod proc civ, che disciplina il valore delle cause relative ad assegni alimentari. Ne consegue che, per la Determinazione degli onorari difensivi il giudice deve tener conto della proposizione di due domande, una principale di divorzio, di valore indeterminabile, e l'altra riconvenzionale diretta al pagamento dell'assegno, di valore determinabile. (V 1869/76, mass n 380659).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 13, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 1, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)