Sez. L, Sentenza n. 9331 del 09/11/1994 (Rv. 488482 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Indennità di maneggio denaro - Esclusione - Condizioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
L'indennità di maneggio denaro corrisposta ai lavoratori dipendenti (nella specie, autisti incaricati di riscuotere somme dai destinatari della merce trasportata) rientra nella previsione dell'art. 12, comma secondo, della legge n. 153 del 1969, che esclude dalla base retributiva imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali gli importi erogati a titolo d'indennità di cassa, ove il maneggio di denaro costituisca mansione continuativa e non occasionale o saltuaria, gravando sul dipendente il rischio da errore nelle operazioni di riscossione effettuate.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)