Sez. L, Sentenza n. 6674 del 15/07/1994 (Rv. 487404 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile | Indennità di cassa - Esclusione - Estremi - Difetto di preventiva determinazione delle somme riscosse - Estremo ulteriore - Inammissibilità - Fattispecie.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile
L'art. 12 n. 4 della legge 30 aprile 1969 n. 153, che (dettando il testo sostitutivo degli articoli in esso indicati) esclude dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale le somme percepite dal lavoratore a titolo di "indennità di cassa", fa riferimento, con tale locuzione ad un'indennità che la disciplina collettiva prevede - pur con denominazioni diverse (quali indennità di maneggio di denaro, o di rischio, o di cassa e di maneggio denaro) - per lo svolgimento in modo continuativo, si da costituire la mansione normale o prevalente del lavoratore, dell'attività di maneggio di denaro e o di valori), con connessa responsabilità (anche finanziaria) del lavoratore medesimo; restando escluso che, ai fini della configurabilità della "indennità di cassa" considerata dalla norma, e relativa al rischio connaturale al maneggio del denaro, siano necessari ulteriori requisiti e, in particolare, il difetto di preventiva determinazione delle somme riscosse. (Principio affermato in fattispecie relativa all'indennità di maneggio denaro corrisposta ai dipendenti-cassieri ed esattori - della Padana Gas. S.p.a. incaricati della riscossione delle bollette dei consumi del gas).
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)