diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 12119 del 23/11/1995 (Rv. 494777 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Esclusione dell'indennità di cassa - Portata - Maneggio del denaro quale mansione normale o prevalente - Rilevanza.
Stato
decisa il 1995-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494777-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

Ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, l'indennità di cassa, esclusa dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, indica tutte quelle indennità previste dai contratti collettivi che, quale che sia il nomen iuris adoperato dalle parti (indennità di maneggio del denaro, indennità di cassa, indennità di rischio, indennità di cassa e di maneggio del denaro), sono collegate al maneggio del denaro quale mansione normale o prevalente del lavoratore, con connessa responsabilità dello stesso, e sono erogate in relazione al rischio che è connaturato a tale attività.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)