Sez. L, Sentenza n. 3719 del 17/06/1982 (Rv. 421681 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO - RILASCIATA A UN ENTE PUBBLICO - ULTERIORE AUTORIZZAZIONE PER PROPORRE I CONSENTITI GRAVAMI CONTRO LA DECISIONE DI PRIMO GRADO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - ENTE PRIVATO - ESTENSIONE DEL PRINCIPIO - AMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO - RILASCIATA A UN ENTE PUBBLICO - ULTERIORE AUTORIZZAZIONE PER PROPORRE I CONSENTITI GRAVAMI CONTRO LA DECISIONE DI PRIMO GRADO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - ENTE PRIVATO - ESTENSIONE DEL PRINCIPIO - AMMISSIBILITÀ.*
Il principio secondo cui quando un ente pubblico sia stato debitamente autorizzato a resistere in giudizio per opporsi, senza limitazione alcuna, ad una domanda contro di esso proposta, non è necessaria una ulteriore autorizzazione per proporre i consentiti gravami contro le decisioni di primo grado eventualmente sfavorevoli, dovendo ritenersi l'originaria autorizzazione sufficiente per tutti i gradi del giudizio è applicabile, nel ricorso di condizioni omologhe, anche nei confronti di un ente privato. (V 3247/74, mass n 371767, sulla seconda parte; (3604/76, mass n 382350 sulla prima parte; (Conf 2449/72, mass n 359912).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)