Sez. L, Sentenza n. 221 del 13/01/1996 (Rv. 495348 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO PORTUALE | Controversie - Autorizzazione a resistere in giudizio - Rilascio da parte dell'autorità preposta alla disciplina di detto lavoro al console di una compagnia portuale - Legittimità ex d.P.R. n. 328 del 1952 - Potere di conferire la procura speciale a ricorrere ex art. 365 cod. proc. civ. - Estensione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO PORTUALE
Il principio per cui quando un ente pubblico sia stato debitamente autorizzato a resistere in giudizio ad una domanda contro di esso proposta non è necessaria un'ulteriore autorizzazione per proporre i consentiti gravami contro le decisioni eventualmente sfavorevoli, compreso il ricorso per cassazione, salvo che l'autorizzazione risulti circoscritta alla fase di merito, ha carattere generale ed è applicabile nella ricorrenza di analoghe situazioni anche ad un ente privato. Pertanto l'autorizzazione a resistere in giudizio rilasciata, a norma dell'art. 174, comma quarto, del regolamento per la navigazione marittima approvato con d.P.R. 15 febbraio 1952, n.328, dall'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale al console di una compagnia portuale attribuisce al predetto organo il potere di conferire la procura speciale a ricorrere prevista dall'art. 365 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Navig. art. 108, Cod. Navig. art. 110, DPR 15/05/1952 num. 328 art. 174
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)