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Sez. 3, Sentenza n. 3317 del 06/10/1976 (Rv. 382109 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER INSUFFICIENZA DI PROVE (FORMULA DUBITATIVA) - AUTORITA NEL GIUDIZIO CIVILE ORDINARIO DI DANNO ED IN QUELLO RISARCITORIO PER RESPONSABILITA PRESUNTA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382109-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER INSUFFICIENZA DI PROVE (FORMULA DUBITATIVA) - AUTORITA NEL GIUDIZIO CIVILE ORDINARIO DI DANNO ED IN QUELLO RISARCITORIO PER RESPONSABILITA PRESUNTA - CONDIZIONI.*

Il giudicato penale di assoluzione per insufficienza di prove preclude non soltanto l'Azione civile ordinaria fondata sull'art 2043 cod civ, ma anche quella risarcitoria basata su presunzione di responsabilita stabilita dalla legge, quando il dubbio del giudice penale investa l'elemento oggettivo del reato, e cio ricorre solo quando tale dubbio si riferisca alla sussistenza del fatto costituente reato, o alla partecipazione dell'imputato a tale fatto, o al nesso di causalita materiale fra l'Azione e l'evento. Detto giudicato, invece, preclude soltanto l'ordinaria Azione civile fondata sullo art 2043 cod civ, e non anche quelle fondate su presunzione legale di colpa, quando il dubbio del giudice penale attenga all'elemento soggettivo del reato, riferendosi alle modalita dell'Azione o al comportamento dell'imputato. (V 2125/72, mass n 359371).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)