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Sez. 3, Sentenza n. 2125 del 23/06/1972 (Rv. 359371 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - IN CASO DI PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - ESCLUSIONE O DUBBIO SULL'ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO - AZIONE CIVILE - PROPONIBILITA - ESCLUSIONE O DUBBIO SUL NESSO DI CAUSALITA MATERIALE - AZIONE CIVILE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359371-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - IN CASO DI PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - ESCLUSIONE O DUBBIO SULL'ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO - AZIONE CIVILE - PROPONIBILITA - ESCLUSIONE O DUBBIO SUL NESSO DI CAUSALITA MATERIALE - AZIONE CIVILE - PRECLUSIONE.*

L'effetto preclusivo del giudicato penale rispetto alle azioni risarcitorie basate su presunzioni di colpa non sussiste quando in Sede penale sia stato escluso o posto in dubbio l'elemento soggettivo del reato. Ma se la esclusione della responsabilita in Sede penale sia dovuta alla esclusione o al dubbio sul nesso di causalita materiale, essa e preclusiva dell'Azione civile non meno della assoluzione dovuta alla esclusione o al dubbio nella condotta antigiuridica o nell'evento di danno. (V 2048'71, mass n 352704; 378'69, mass n 338415;) (V 3886'68, mass n 337367).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)