Sez. 2, Sentenza n. 1023 del 14/03/1977 (Rv. 384650 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - RINUNCIA - LIMITI - ARGOMENTAZIONI GIURIDICHE - IMPLICITA RIPROPOSIZIONE - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - RINUNCIA - LIMITI - ARGOMENTAZIONI GIURIDICHE - IMPLICITA RIPROPOSIZIONE - CONDIZIONI.*
La norma dettata dall'art 346 cod proc civ, secondo la quale le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, si riferisce, in effetti, alle domande ed alle eccezioni vere e proprie, non agli argomenti e alle relative prospettazioni giuridiche che si devono ritenere sempre implicitamente richiamati con la proposizione dell'impugnazione e con l'istanza di rigetto della stessa, anche se si fondano sulla deduzione di particolari fatti o sulla loro interpretazione. (Conf 4000/74, mass n 372588; (Conf 442/72, mass n 356359).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)