Sez. 1, Sentenza n. 436 del 18/02/1972 (Rv. 356359 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - IN GENERE - DEBITO D'IMPOSTA DELL'IMPRESA TRASFERITA ALL'ENEL - RESPONSABILITA DELL'ENEL.*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - IN GENERE - DEBITO D'IMPOSTA DELL'IMPRESA TRASFERITA ALL'ENEL - RESPONSABILITA DELL'ENEL.*
L' ENEL deve rispondere del debito d'imposta di una societa esercente in modo esclusivo o principale un'impresa elettrica che sia stata trasferita all' ente in seguito alla legge di nazionalizzazione delle attivita elettriche, dato che oggetto del trasferimento e l'organizzazione produttiva concretamente operante presso l'imprenditore espropriato, nel complesso di tutti i suoi fattori e mezzi, compresi i rapporti giuridici costituiti dallo stesso imprenditore espropriato, ai fini dell'organizzazione dell'impresa, rapporti che sono connaturati con il concetto di tale organizzazione e che sono fondamentali per la continuita dell'attivita produttiva. (Conf 804'71, mass n 350628).*
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)