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Sez. 2, Sentenza n. 4000 del 05/12/1974 (Rv. 372588 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - LIMITI - ARGOMENTAZIONI GIURIDICHE - RIPROPOSIZIONE - MODALITA.*
Stato
decisa il 1974-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372588-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - LIMITI - ARGOMENTAZIONI GIURIDICHE - RIPROPOSIZIONE - MODALITA.*

La norma dettata dall'art 346 cod proc civ, secondo la quale le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, si riferisce, in effetti, alle domande ed alle eccezioni vere e proprie, non agli argomenti e alle relative prospettazioni giuridiche che si devono ritenere sempre implicitamente richiamati con la proposizione dell'impugnazione e con l'istanza di rigetto della stessa, anche se si fondano sulla deduzione di particolari fatti o sulla loro interpretazione. (V 442'72, mass n 356359).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)