Sez. 1, Sentenza n. 47515 del 29/10/2003 Cc. (dep. 11/12/2003) Rv. 226468 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE | Diversa qualificazione del fatto da parte del giudice per le indagini preliminari - Restituzione degli atti al pubblico ministero - Necessità - Pronuncia di sentenza di proscioglimento - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE
Il disposto di cui all'art. 459, terzo comma, cod. proc. pen., secondo cui, in caso di mancato accoglimento della richiesta di decreto penale, il giudice, salvo che non debba pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., restituisce gli atti al pubblico ministero, importa che, nel caso in cui il mancato accoglimento dipenda da una diversa qualificazione giuridica del fatto, il giudice deve limitarsi a disporre la restituzione degli atti, senza poter pronunciare sentenza di proscioglimento in ordine al diverso reato ritenuto rispetto a quello originariamente contestato, giacché altrimenti tale sentenza, se non impugnata, darebbe luogo all'effetto preclusivo di cui all'art. 649 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 459 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)