Sez. 5, Sentenza n. 81 del 25/11/2003 Cc. (dep. 08/01/2004) Rv. 227764 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - UDIENZA - IN GENERE | Declaratoria immediata di determinate cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.proc.pen.- Fissazione dell'udienza preliminare - Necessità - Esclusione - Decisione adottata "de plano" - Ammissibilità - Fattispecie.
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - UDIENZA - IN GENERE
A seguito di richiesta di rinvio a giudizio, il giudice per le indagini preliminari, qualora ravvisi una causa di non punibilità, deve rilevarla e dichiararla immediatamente, senza necessità di provvedere alla fissazione e alla celebrazione dell'udienza preliminare (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto corretta l'immediata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di falso in bilancio, per effetto della normativa più favorevole emanata con il decreto legislativo 11 aprile 2002 n. 61, pronunciata con sentenza dal g.i.p., senza la fissazione dell'udienza preliminare)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 425 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/04/2002 num. 61 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)