Sez. 1, Sentenza n. 45022 del 08/10/2003 Cc. (dep. 21/11/2003) Rv. 226547 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Mancata trasmissione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni - Successivo deposito davanti al Tribunale del riesame - Inutilizzabilità - Insussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE
È possibile utilizzare i risultati delle intercettazioni di conversazioni ai fini cautelari quando i relativi decreti autorizzativi, non trasmessi al GIP a suo tempo, vengano depositati nei giorni antecedenti all'udienza camerale davanti al tribunale del riesame e quindi in tempo utile per il rispetto del principio del contraddittorio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)