Sez. 4, Sentenza n. 2362 del 11/04/2000 Cc. (dep. 04/05/2000) Rv. 216608 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Risultati di intercettazioni telefoniche - Mancata trasmissione dei decreti autorizzativi al Gip e al Tribunale del riesame - Successivo deposito dei decreti davanti al Tribunale del Riesame - Inutilizzabilità - Conseguenze - Insussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
Non può essere dichiarata l'inutilizzabilità, ai fini cautelari, dei risultati di intercettazioni di conversazioni per mancata trasmissione dei relativi decreti di autorizzazione, quando tali decreti, a suo tempo non trasmessi al giudice per le indagini preliminari unitamente agli altri atti a sostegno della richiesta di misura cautelare, e non trasmessi nemmeno al tribunale del riesame entro il termine di cui all'art. 309, comma 5, cod proc. pen., siano stati tuttavia depositati nel corso dell'udienza camerale davanti allo stesso tribunale del riesame.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)