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Sez. 5, Sentenza n. 2169 del 07/04/1998 Cc. (dep. 09/06/1998) Rv. 210930 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - DIVIETI | Misura cautelare - Riesame - Decreto di autorizzazione - Allegazione - Necessità - Ragioni - Limiti.
Stato
decisa il 1998-04-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210930-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - DIVIETI

In tema di riesame delle misure cautelari, ove la misura cautelare sia richiesta dal p.m. sulla base dei risultati di intercettazioni telefoniche, devono essere allegati a pena di inutilizzabilità i relativi decreti autorizzativi, poiché solo attraverso l'esame di tali atti il giudice "de libertate" può esercitare il controllo di legalità che gli compete, accertando se sono state osservate le disposizioni dell'art.267 cod. proc. pen. Peraltro, in sede di impugnazione, la sanzione dell'inefficacia della misura cautelare non scaturisce in ogni caso di incompleta trasmissione degli atti al tribunale del riesame, ma solo quando i detti atti, comprensivi dei decreti autorizzativi (e delle eventuali proroghe), rimessi al G.I.P. nella loro interezza, pervengono poi al tribunale solo in parte.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)