Sez. 2, Sentenza n. 8760 del 28/05/1984 Ud. (dep. 18/10/1984) Rv. 166182 - 01
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICONOSCIMENTO FOTOGRAFICO DI INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - UTILIZZABILITÀ A FINI PROBATORI.*
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICONOSCIMENTO FOTOGRAFICO DI INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - UTILIZZABILITÀ A FINI PROBATORI.*
In base al principio del libero convincimento del giudice, questo ultimo non deve fondare il proprio giudizio soltanto su prove legali o su mezzi di prova tipici e schematizzati nelle norme di procedura, ma anche su elementi di valutazione diversi e comunque acquisiti agli Atti, purché non in violazione di specifici divieti. Il giudice può pertanto a tal fine utilizzare anche il riconoscimento fotografico avvenuto avanti agli organi di polizia giudiziaria di loro iniziativa. (Conf mass n 164153; (Conf mass n 163676; (Conf mass n 163515, sulla seconda parte: giurisprudenza costante).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 308, Cod. Proc. Pen. art. 360, Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)