diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2766 del 27/11/1984 Ud. (dep. 27/03/1985) Rv. 168445 - 01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICONOSCIMENTO FOTOGRAFICO - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168445-01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICONOSCIMENTO FOTOGRAFICO - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI.*

In base al principio della non tassatività dei mezzi di prova, il giudice di merito può fondare il suo convincimento per la identificazione dell'autore del reato anche sul riconoscimento effettuato - nel corso delle indagini di polizia giudiziaria - su una fotografia, a condizione che la ricognizione (non tecnica) presenti garanzia di assoluta certezza. In tal caso la certezza della prova non deriva dal riconoscimento, come strumento probatorio, ma dalla attendibilità accordata alla deposizione di colui che, esaminata la foto dell'imputato, si dichiari certo della sua identificazione fisica. (Conf mass n 166182, sulla prima parte; (Conf mass n 161357, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 360, Cod. Proc. Pen. art. 361, Cod. Proc. Pen. art. 474

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)