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Sez. 2, Sentenza n. 4390 del 20/01/1984 Ud. (dep. 10/05/1984) Rv. 164153 - 01

PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - FOTOGRAFICHE - ESEGUITE DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SENZA LE FORMALITÀ PREVISTE DALL'ART. 360 COD. PROC. PEN. - EFFICACIA PROBATORIA DI RICOGNIZIONE FORMALE - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE AI FINI DELL'APPREZZAMENTO PROBATORIO - POSSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164153-01

PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - FOTOGRAFICHE - ESEGUITE DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SENZA LE FORMALITÀ PREVISTE DALL'ART. 360 COD. PROC. PEN. - EFFICACIA PROBATORIA DI RICOGNIZIONE FORMALE - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE AI FINI DELL'APPREZZAMENTO PROBATORIO - POSSIBILITÀ.*

La ricognizione fotografica eseguita da organi di polizia giudiziaria senza l'osservanza delle formalità previste dall'art. 360 cod. proc. pen. non costituisce ricognizione di persona né ha l'efficacia probatoria di tale mezzo di prova, tuttavia integra un accertamento di fatto che può essere adeguatamente valutato in base al principio del libero convincimento del giudice ai fini dello apprezzamento probatorio, ai sensi dell'art. 308 cod. proc. pen. (Conf mass n 158800; (Conf mass n 153536; (Conf mass n 153001).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 308, Cod. Proc. Pen. art. 360

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)