Sez. L, Sentenza n. 6768 del 15/11/1986 (Rv. 448889 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - COMPORTO - ESCLUSIONE FITTIZIA DI UN DETERMINATO EMOLUMENTO - NATURA RETRIBUTIVA DELL'EMOLUMENTO - IRRILEVANZA DELLA ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - COMPORTO - ESCLUSIONE FITTIZIA DI UN DETERMINATO EMOLUMENTO - NATURA RETRIBUTIVA DELL'EMOLUMENTO - IRRILEVANZA DELLA ESCLUSIONE.*
L'esclusione pattizia di un determinato emolumento dagli elementi computabili al fine della Determinazione dell'indennità di anzianità non è sufficiente a far negare la natura retributiva - che dev'essere accertata dal giudice del merito - e la computabilità a detto fine (ove tale accertamento sia positivo) dell'emolumento stesso, attesi il carattere inderogabile della norma dell'art. 2121 cod. civ. e la conseguente nullità di Disposizioni contrattuali contrastanti con essa. (principio affermato, nella specie, in relazione alla così detta indennità auto-moto ed all'art. 31 del C.C.n.L. per i dipendenti dell'e.N.E.L. dell'1 agosto 1979). (V 1074/84, mass n 433231).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Contr. Coll. 01/08/1979 num. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)