Sez. L, Sentenza n. 6756 del 15/06/1995 (Rv. 492875 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE | Deduzione di motivi nuovi o specificazione di quelli vagamente accennati nel ricorso - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE
Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure prospettate -in aggiunta ai motivi dedotti con il ricorso- con le memorie presentate ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ., atteso che dette memorie hanno una funzione meramente illustrativa di quanto già esplicitato nel ricorso, e non possono, conseguentemente, contenere motivi nuovi né specificare quelli accennati nell'impugnazione in maniera vaga ed indeterminata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 378
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)