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Sez. L, Sentenza n. 6756 del 15/06/1995 (Rv. 492875 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE | Deduzione di motivi nuovi o specificazione di quelli vagamente accennati nel ricorso - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1995-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492875-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE

Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure prospettate -in aggiunta ai motivi dedotti con il ricorso- con le memorie presentate ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ., atteso che dette memorie hanno una funzione meramente illustrativa di quanto già esplicitato nel ricorso, e non possono, conseguentemente, contenere motivi nuovi né specificare quelli accennati nell'impugnazione in maniera vaga ed indeterminata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 378

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)