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Sez. L, Sentenza n. 3013 del 23/06/1989 (Rv. 463190 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) - RISARCIMENTO DEL DANNO - SOMME LIQUIDATE AL LAVORATORE NEL PERIODO DEL LICENZIAMENTO AL PROVVEDIMENTO DI REINTEGRAZIONE - NATURA SIA RISARCITORIA SIA RETRIBUTIVA - ASSOGGETTAMENTO A CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463190-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) - RISARCIMENTO DEL DANNO - SOMME LIQUIDATE AL LAVORATORE NEL PERIODO DEL LICENZIAMENTO AL PROVVEDIMENTO DI REINTEGRAZIONE - NATURA SIA RISARCITORIA SIA RETRIBUTIVA - ASSOGGETTAMENTO A CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE - AMMISSIBILITÀ.*

Nel regime di stabilità reale previsto dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970, il licenziamento dichiarato illegittimo non interrompe il rapporto di lavoro né quello assicurativo- previdenziale, ad esso collegato, e non produce quindi la cessazione del rapporto medesimo, di guisa che, nel periodo intercorrente tra il licenziamento ed il provvedimento di reintegra, permane (tenuto anche conto dei rilievi della sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 1987) l'Obbligo contributivo del datore di lavoro. Pertanto, alle somme liquidate al lavoratore deve essere riconosciuta - per l'anzidetto periodo - natura non solo risarcitoria ma anche retributiva, con la conseguenza che l'attribuzione patrimoniale, sopravvivendo il rapporto di lavoro e quello assicurativo, è assoggettabile alla contribuzione previdenziale a norma dell'art. 12 legge 30 aprile 1969 n. 153. (V 1927/76, mass n 380723; (Conf 3688/86, mass n 446570; (Conf 2296/86, mass n 445429).*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)