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Sez. 1, Sentenza n. 3243 del 07/10/1986 Cc. (dep. 27/10/1986) Rv. 174135 - 01

COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - REATI FALLIMENTARI - LUOGO DI PRONUNCIA DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DEL FALLIMENTO.*
Stato
decisa il 1986-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174135-01

COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - REATI FALLIMENTARI - LUOGO DI PRONUNCIA DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DEL FALLIMENTO.*

Ai fini della configurabilità dei reati fallimentari la sentenza dichiarativa di fallimento costituisce elemento necessario e non semplice condizione di punibilità. Ne deriva che per individuare il giudice competente per territorio, il reato deve considerarsi consumato nel luogo in cui è stata pronunciata la sentenza dichiarativa e non in quello, eventualmente diverso, in cui è stata realizzata la condotta vietata del precetto penale. (Conf 167385, mass n 167158; (Conf mass n 147218; (mass n 138841, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 39 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)