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Sez. 3, Sentenza n. 35084 del 25/03/2004 Ud. (dep. 26/08/2004) Rv. 229651 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Costruzione abusiva - Responsabilità penale, a titolo di concorso, anche del soggetto incaricato dell'esecuzione dei lavori - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-03-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229651-01

EDILIZIA - IN GENERE

Il carattere "proprio" dei reati costituiti da violazioni della normativa edilizia non impedisce che, oltre ai soggetti individuati dall'art. 6 legge 28 febbraio 1985 n. 47 (ora trasfuso nell'art.29, comma primo, T.U. approvato con d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), altri soggetti possano essere ritenuti responsabili di detti reati, in quanto inseritisi attivamente nella loro consumazione. Degli illeciti in questione, quindi, ben può rispondere, in applicazione degli ordinari criteri in materia di concorso di persone nel reato, anche l'esecutore materiale dei lavori, pur quando si tratti di semplice muratore od operaio, la cui responsabilità può essere inoltre affermata anche a titolo di colpa, relativamente all'eventuale, mancata conoscenza del carattere abusivo dei lavori stessi.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 6 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 29, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)