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Sez. 3, Sentenza n. 7626 del 27/04/1999 Ud. (dep. 14/06/1999) Rv. 213998 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Responsabilità dell'esecutore dei lavori - Concorso con il committente - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-04-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213998-01

EDILIZIA - IN GENERE

In materia edilizia la responsabilità di soggetti diversi da quelli indicati come responsabili è sempre ipotizzabile in applicazione degli ordinari criteri del concorso di persona. Ne deriva che l'esecutore dei lavori risponde della contravvenzione qualora sia accertata non soltanto la sua materiale collaborazione alla realizzazione dell'illecito, ma anche la piena consapevolezza dell'abusività dei lavori. (Nella specie la Corte ha affermato la responsabilità degli esecutori dei lavori che erano in corso di notte alla luce di un faro, in giorno festivo, e pertanto, in momenti nei quali i controlli erano minori).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)