Sez. L - , Ordinanza n. 548 del 14/01/2021 (Rv. 660249 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Somministrazione di lavoro a termine - Sostituzione di lavoratori nel periodo feriale - Indicazione della causale nel contratto - Sufficienza - Indicazione nominativa del lavoratore sostituito - Necessità - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
In tema di somministrazione di lavoro a termine, l'indicazione, quale causale giustificativa, della necessità di sostituire lavoratori assenti per ferie, ove accompagnata da elementi che consentano di risalire all'individuazione di questi ultimi, è sufficiente ai fini del rispetto del requisito di forma di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 276 del 2003 ("ratione temporis" vigente), non essendo necessaria l'indicazione nominativa dei lavoratori da sostituire, allo stesso modo di quanto avviene in materia di contratti a tempo determinato, pur a fronte di una diversa disciplina.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 21, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 20, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)