Sez. L - , Ordinanza n. 187 del 08/01/2019 (Rv. 652451 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Somministrazione di lavoro - Art. 4 del c.c.n.l. Autostrade del 15 luglio 2005 - Sostituzione di lavoratori nel periodo feriale - Onere della prova - Effettiva sostituzione di uno specifico lavoratore - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
In tema di somministrazione di lavoro, l'assunzione è consentita, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 276 del 2003 e dell'art. 4, comma 1, lett. c) del c.c.n.l. Autostrade e Trafori del 15 luglio del 2005 - nella parte in cui richiama le medesime causali per le quali è prevista l'assunzione a termine - anche per la sostituzione dei lavoratori assenti per ferie; in tali casi, l'onere della prova datoriale potrà essere assolto con la dimostrazione della coincidenza della assunzione in somministrazione con i periodi indicati nell'art. 2, lett. b) del medesimo c.c.n.l., senza necessità di provare l'effettiva sostituzione di uno specifico lavoratore in relazione a tutto il periodo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 20, Contr. Coll. 15/07/2005 art. 4 com. 1 lett. C, Contr. Coll. 15/07/2005 art. 2 lett. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)