Sez. L, Sentenza n. 4875 del 03/06/1987 (Rv. 453496 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE - VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI BUONA AMMINISTRAZIONE - EFFETTI - RITARDATA EROGAZIONE DI SOMME DOVUTE PER TRATTAMENTO PENSIONISTICO - RESPONSABILITÀ RISARCITORIA DELLA P.A. - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (RITARDO NEL RICONOSCIMENTO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO E MANCATA MOTIVAZIONE SULLA RITENUTA CORRISPONDENTE INERZIA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI).*
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE - VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI BUONA AMMINISTRAZIONE - EFFETTI - RITARDATA EROGAZIONE DI SOMME DOVUTE PER TRATTAMENTO PENSIONISTICO - RESPONSABILITÀ RISARCITORIA DELLA P.A. - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (RITARDO NEL RICONOSCIMENTO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO E MANCATA MOTIVAZIONE SULLA RITENUTA CORRISPONDENTE INERZIA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI).*
La violazione da parte della P.a. Delle regole circa il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione poste dall'art. 97 cost. Costituisce fonte di responsabilità risarcitoria in relazione al pregiudizio arrecato a posizioni soggettive del privato; pertanto tale responsabilità è ravvisabile in relazione alla ritardata erogazione di somme dovute per trattamento pensionistico qualora in base ad un criterio di ragionevolezza risultino superati i tempi normalmente occorrenti per i prescritti adempimenti burocratici per colposa trascuratezza e negligenza dell'amministrazione medesima, le quali vanno accertate in concreto tenendo conto dei singoli Atti del procedimento amministrativo nonché del comportamento dell'interessato, ove allo stesso siano imputabili inerzia e trascuratezza sia nella fase amministrativa, sia nella eventuale fase giurisdizionale. (nella specie, al C.S. in base all'enunciato principio ha annullato la decisione del merito che aveva affermato la responsabilità risarcitoria della P.a. Per il solo fatto del ritardo, ancorché notevole, nel riconoscimento del trattamento pensionistico, senza motivare sulla ritenuta corrispondente inerzia degli organi amministrativi). (V 1808/85, mass n 439753).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)