Sez. 1, Sentenza n. 1581 del 20/02/1997 (Rv. 502583 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) | Modifica del progetto - Non necessità di alcuni fondi occupati - Restituzione - Necessità - Mancata restituzione - Risarcimento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.)
I principi di legalità, buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, i quali implicano che nessuna posizione di preminenza spetti all'autorità se non nei limiti previsti dalla legge, operano nel senso che gli atti ad efficacia durevole in tanto possono esser mantenuti in vigore, in quanto perdurino le condizioni, di fatto e di diritto, richieste dalla legge perché possano essere legittimamente emanati, e che qualora tali condizioni vengano meno, l'amministrazione sia obbligata a rimuoverne gli effetti. Ne consegue che avvenuta l'immissione in possesso di fondi privati, in virtù di approvazione del progetto di opera pubblica e di autorizzazione all'occupazione, qualora si proceda all'approvazione di variante al fine di rendere l'esecuzione dell'opera conforme alle previsioni urbanistiche, e alla luce del nuovo progetto l'utilizzazione di quei fondi si dimostri superflua, il proprietario può agire per il risarcimento dei danni ove non ne avvenga la restituzione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)